Come si ottiene la Cittadinanza Italiana?
Oggi in Italia l’ottenimento della cittadinanza è disciplinato dalla LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91. La cittadinanza italiana si può acquisire in base ad uno dei seguenti criteri:
- per nascita
- per estensione
- per concessione dello Stato.
In alcuni casi l’ottenimento della cittadinanza italiana è un diritto, mentre in altri casi è una concessione.
Ottenere la Cittadinanza Italiana per nascita (art. 1)
La LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che la cittadinanza si ottiene in base alla cittadinanza dei genitori, ovvero
- è cittadino italiano il figlio di padre o di madre italiani (il cosiddetto ius sanguinis)
In alcuni casi particolari la Legge ammette l’acquisizione della cittadinanza italiana per nascita, a prescindere dalla cittadinanza dei genitori. Diventa cittadino italiano:
- chi nasce nel territorio della Repubblica Italiana se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi
- il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, di cui non si può avere notizia della cittadinanza.

Ottenere la Cittadinanza Italiana per estensione
É possibile acquisire la Cittadinanza Italiana in seguito ad eventi che si sono verificati successivamente alla nascita, come ad esempio il matrimonio o l’adozione. Vediamo nel dettaglio i requisiti e i casi in cui questa opzione è ammessa. Ha diritto a richiedere la cittadinanza italiana
- il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia da almeno due anni nel territorio italiano, oppure dopo tre anni dalla data di matrimonio se residente all’estero. Se avviene una separazione o divorzio, decade automaticamente anche il diritto alla cittadinanza per il coniuge straniero che la richiede (art.5).
- il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3);
- il figlio (riconosciuto o dichiarato giudizialmente) durante la minore età. Se il figlio è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza italiana. (art. 2);
Ottenere la Cittadinanza Italiana per beneficio di legge (art. 4)
Possono richiedere la cittadinanza italiana gli stranieri o apolidi che abbiano ascendenti in linea retta di secondo grado (nonno o nonna) che sono stati cittadini per nascita, qualora il richiedente
- presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
Anche lo straniero nato in Italia, e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Ottenere la Cittadinanza Italiana per naturalizzazione (art. 9)
Possono richiedere la Cittadinanza italiana con decreto del Presidente delta Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
- lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita che risiede legalmente da almeno tre anni in Italia
- lo straniero che é nato nel territorio italiano e vi risiede legalmente da almeno tre anni
- lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione
- lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
- il cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica
- l’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.
con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerno con il Ministro degli affari esteri:
a) lo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia;
b) lo straniero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato