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un aiuto concreto per cercare lavoro
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Ti aiuteremo a capire qual è e ti supporteremo nella definizione della strategia di ricerca mirata. Perché lo sappiamo: la ricerca del lavoro è un lavoro…e noi ti insegneremo tutti i trucchi del mestiere!
Oggi in Italia l’ottenimento della cittadinanza è disciplinato dalla LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91. La cittadinanza italiana si può acquisire in base ad uno dei seguenti criteri:
In alcuni casi l’ottenimento della cittadinanza italiana è un diritto, mentre in altri casi è una concessione.
La LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che la cittadinanza si ottiene in base alla cittadinanza dei genitori, ovvero
In alcuni casi particolari la Legge ammette l’acquisizione della cittadinanza italiana per nascita, a prescindere dalla cittadinanza dei genitori. Diventa cittadino italiano:
É possibile acquisire la Cittadinanza Italiana in seguito ad eventi che si sono verificati successivamente alla nascita, come ad esempio il matrimonio o l’adozione. Vediamo nel dettaglio i requisiti e i casi in cui questa opzione è ammessa. Ha diritto a richiedere la cittadinanza italiana
Possono richiedere la cittadinanza italiana gli stranieri o apolidi che abbiano ascendenti in linea retta di secondo grado (nonno o nonna) che sono stati cittadini per nascita, qualora il richiedente
Anche lo straniero nato in Italia, e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Possono richiedere la Cittadinanza italiana con decreto del Presidente delta Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerno con il Ministro degli affari esteri:
a) lo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia;
b) lo straniero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato
Hai una laurea conseguita all’estero e ti interessa capire come farla riconoscere anche in Italia?
La burocrazia nelle procedure di riconoscimento dei Titoli di Studio esteri in Italia non rende facili le cose. Certo.
Ogni laurea così come ogni titolo professionale segue un percorso diverso per il riconoscimento: la domanda di riconoscimento stessa andrà presentata ad organi competenti che variano da un caso all’altro.
Purtroppo molti stranieri in Italia, scontrandosi con queste difficoltà, sono disorientati. Molti rinunciano e avviano altre carriere, spesso iniziando da mansioni per personale non qualificato: in questo modo rinunciano ai propri sogni, e la società perde il loro contributo.
Agenzia OPEN ti può aiutare e guidare nel processo di riconoscimento del titolo di studio estero.
Uno dei documenti che ti verranno richiesti per il riconoscimento del tuo titolo di studio estero è la Dichiarazione di Valore, e in questo articolo ti spiegheremo tutto quello che devi sapere per muovere i primi passi per far valere il tuo titolo di studio estero in Italia.
La Dichiarazione di Valore è un documento che riporta in lingua italiana i dettagli relativi al titolo di studio estero e ne attesta il valore.
La Dichiarazione di Valore si richiede alla rappresentanza diplomatica italiana (ambasciata o consolato) nel paese d’origine. Bisognerà rivolgersi all’ente diplomatico competente per zona, ovvero al più vicino alla città in cui ha sede l’ente di formazione che ha rilasciato il titolo di studio.
Inizialmente abbiamo detto che se vorrai far valere la tua laurea conseguita all’estero in Italia ti verrà richiesta la Dichiarazione di Valore, e questo vale praticamente sempre. La Dichiarazione di Valore serve per:
Per richiedere la Dichiarazione di Valore bisognerà presentare all’ente diplomatico italiano nel paese d’origine una serie di documenti, reperibili sui siti web delle ambasciate o dei consolati italiani all’estero. Vi invitiamo a visitare il sito di competenza (trovi qui un elenco dei siti). In genere vengono richiesti:
La Dichiarazione di Valore riporta in lingua italiana i dati fondamentali per riconoscere il valore di qualunque titolo di studio.
É indispensabile che la Dichiarazione di Valore contenga:
– Dati anagrafici del titolare del titolo di studio: cognome, nome, data e luogo di nascita;
– Dati relativi al sistema di istituzione in cui è stato rilasciato il titolo di studio;
– Dati relativi al titolo di studio (data di rilascio, numero di registrazione, istituto di istruzione in cui sono stati ultimati o frequentati i corsi, campo di specializzazione, indirizzo, durata del ciclo di studi, media generale dell’esame finale, sistema di votazione vigente,… );
– Informazioni relative all’eventuale abilitazione professionale del titolo, oppure alle procedure da seguire per l’esercizio della professione successivamente a alla conclusione degli studi;
– Una breve descrizione generale dell’ordinamento scolastico nazionale.
No, la Dichiarazione di Valore non ha la funzione di far riconoscere il titolo di studio estero, ma serve per permettere all’autorità competente italiana di valutarlo. Si allegherà quindi la Dichiarazione di Valore alla domanda di riconoscimento del titolo di studio all’organo competente.
La Dichiarazione di Valore non è richiesta per i titoli conseguiti in uno dei paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera.